Esiste un bel po’ di confusione nelle interpretazioni di norme, linee guida e certificazioni nel settore del GFRP. Confusione che voluta o meno, discrimina alcuni rispetto ad altri e crea convinzioni errate.
Ecco alcuni punti salienti da avere ben chiari.
CNR-DT 203 R1/2026
Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’ispezione di strutture in calcestruzzo armato
con barre in polimero fibrorinforzato (FRP)
Il principio di equivalenza
che consente alle imprese che concorrono per l’aggiudicazione di un appalto di offrire lavori, servizi o forniture che pur non rispettando rigorosamente tutte le specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante, risultano comunque “equivalenti” in termini di prestazioni e funzionalità.Per tale motivo il legislatore impone alla stazione appaltante il divieto di inserire specifiche tecniche che facciano riferimento a una fabbricazione o provenienza specifica, o ad un particolare procedimento caratteristico dei prodotti o dei servizi offerti da un determinato operatore economico. Non è quindi ammesso fare riferimento ad un marchio, ad un brevetto, o ad una origine o produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese.
Allegato II.5, Parte II-A Specifiche tecniche, d.lgs. 36/2023
“(…) 6. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».”
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L’Allegato II.5, del d.lgs. 36/2023, stabilisce che l’impresa, per avvalersi della clausola di equivalenza, ha l’obbligo di dimostrare, già nella propria offerta, l’equivalenza tra i servizi, i lavori o le forniture proposti e quelli richiesti dalla stazione appaltante.
La prova dell’equivalenza può essere fornita dall’impresa utilizzando qualsiasi mezzo, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 105, del d.lgs. 36/2023, che elenca rapporti di prova, certificazioni delle qualità, registro online dei certificati, e costi del ciclo di vita. Non è pertanto sufficiente una mera dichiarazione di conformità.
Pacchetto CRM
A differenza di quanto sostenuto in determinati contesti, il cosiddetto “pacchetto CRM” non è altro che un semplice elenco di prodotti da impiegarsi nel rinforzo murario strutturale e non una prescrizione di materiali da accoppiare per marca specifica. La rete GFRP “X” non vincola l’uso della malta “X” ma può essere abbinata ad una malta “Y” che abbia caratteristiche tecniche richieste da Committenza (strutturale o meno, M10, M15, a calce idraulica, ecc.) In pratica malta e ancorante chimico possono essere prodotti da industrie diverse da quella che ha prodotto la rete in GFRP. L’importante che ogni prodotto sia corredato dalla propria certificazione che ne garantisca quelle capacità richieste.
I sistemi FRCM,
acronimo di “Fiber Reinforced Cementitious Matrix”, sono materiali compositi costituiti da fibre di varia natura (carbonio, vetro, aramide, basalto, PBO, acciaio ad alta resistenza) inserite all’interno di matrici inorganiche, tipicamente malte a base calce o cementizie. Sono dotati di CVT – Certificato di Valutazione Tecnica – che il produttore/ distributore deve avere per poter commercializzare in Italia i propri sistemi per il rinforzo strutturale.
Certificazione CVT
In principio fu il CVT! Ovvero, quando il GFRP, essendo un prodotto di nuova concezione, non aveva regole, il Ministero dei LLPP tramite il Consiglio Superiore, creò il CVT (certificato di valutazione tecnica) che diede i parametri di riconoscimento dei prodotti in GFRP. Col tempo, la UE cominciò a normare il prodotto e con la certificazione ETA (European Technical Assessment), uniformò il prodotto per TUTTO il territorio Europeo. Datosi che la norma europea supera le nazionali, una voce di computo che reciti ” Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi CRM…” risulti alquanto incompleta in quanto facente riferimento alla sola certificazione nazionale. La giusta voce è “Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT…”
Circolare NTC 2018 cap 11 (all s.o. GU 11/02/19)
“…gli ETA sono rilasciati dagli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB – Technical Assessment Bodies), designati a tal fine dagli Stati Membri, sulla base di un Documento per la Valutazione Europea (EAD – European Assessment Document), pubblicati dall’EOTA (e resi disponibili sul relativo sito internet) ed i cui riferimenti sono periodicamente pubblicati, a cura della Commissione Europea, in GUUE…”
Il CVT esamina SOLTANTO i prodotti in GFRP nel cosiddetto pacchetto, o meglio, sistema CRM come ribadito in una mail ricevuta per chiarimenti dal Servizio Tecnico Centrale – Divisione II del CSLP:
” … per quanto riguarda i sistemi CRM è bene specificare che il CVT fa riferimento solamente ai componenti in FRP del sistema CRM (rete, elementi d’angolo e connettori) e non alla malta impiegata, per la quale vengono solamente indicate le caratteristiche prestazionali richieste (vedi par. §4.2 delle LG). Si veda inoltre quanto scritto al paragrafo §3 delle LG: “I sistemi di rinforzo CRM devono essere posti in commercio da un unico Fabbricante, che assume la responsabilità della dichiarazione delle prestazioni, e devono essere commercializza dallo stesso Fabbricante o da un “Distributore”, secondo le definizioni di cui al predetto Regolamento UE n. 305/2011. Come nella tecnica dell’intonaco armato tradizionale, fanno eccezione le malte che possono essere commercializzate da un differente Fabbricante se le prestazioni sono garantite ad uso strutturale in conformità alle norme sopra richiamate. Ciò si desume anche dal fatto che le prove di qualificazione prescritte dalle LG riguardano solamente gli elementi in FRP del Sistema e in nessun modo si testa il sistema nel suo insieme (come invece accade, per esempio, nei sistemi FRCM).
Speriamo che questo aiuti a chiarire le regole da seguire.